AGEVOLAZIONI FISCALI AUTO DISABILI
Sulle agevolazioni fiscali del settore auto previste per persone con disabilità
c’è una novità dalla Agenzia delle Entrate…. Si tratta della Circolare – Agenzia delle Entrate 21/05/2014 n. 11 “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”, in particolare ai punti 7.5 e 7.6.
Oggetto di novità sono le agevolazioni fiscali sui veicoli per il trasporto di persone con disabilità (agevolazioni che consistono in Iva al 4%, detrazione Irpef sulla spesa sostenuta, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione), per le quali ci sono delle variazioni sui limiti temporali per un secondo acquisto agevolato di auto in caso di furto, e sulle condizioni dei soggetti che possono accedere ai benefici.
IVA AGEVOLATA ACQUISTO SECONDA AUTO
– La prima novità riguarda il limite dei quattro anni necessari tra un acquisto e il successivo, prima di poter avere nuovamente l’IVA agevolata e la detrazione IRPEF del 19% (nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro).
Per quanto riguarda le detrazioni Irpef, come sappiamo, la norma prevedeva due eccezioni al limite dei quattro anni, ovvero quella della cancellazione del veicolo dal Registro di Pubblico Utilizzo (PRA) – perché destinato alla demolizione – e quella del furto senza ritrovamento del primo mezzo.
Per quanto riguarda l’Iva agevolata, invece, era necessario attendere i quattro anni per un successivo acquisto, o che il veicolo fosse stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione.
Ora la circolare equipara le condizioni di applicazione delle eccezioni dei quattro anni, affermando che: Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Sono esclusi da questa agevolazione
gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc (anche se destinati al trasporto dei disabili).
Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l’esenzione rivolgersi all’Ufficio Tributi della propria Regione) e dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà .
Le agevolazioni fino a qui descritte sono usufruibili dal disabile che abbia un proprio reddito o da un familiare che abbia il disabile a carico. Per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.